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Si
sente spesso parlare di diritti d'autore, della loro tutela ed estensione,
dei problemi in cui si puo' incorrere se violati anche involontariamente. |
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Che cosa è il diritto d'autore?
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Art 2575
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Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo
che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica alle arti
figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia
il modo o la forma di espressione.
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| Art 2576
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Il
titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.
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Quindi ogni creazione intellettuale che sia originale e creativa rientra nella
tutela prevista per il d.a. ed è quindi di "proprietà" del suo
creatore, il quale può divulgarla e farne le copie che vuole.
I diritti di utilizzazione dell'opera durano per tutta la vita dell'autore fino
al termine del 70esimo anno solare dopo la sua morte.
La legge più importante in materia di d.a. è quella del 22 aprile 1941 n°
633, che è stata successivamente aggiornata ed integrata seguendo l'evoluzione
e i progressi della scienza e della tecnica.
Perché esista il diritto d'autore non è necessario che l'autore della
creazione la depositi in albi o elenchi o la registri presso la SIAE; infatti
per la tutela sul copyright non è previsto l'obbligo legislativo di
registrazione, che in realtà serve solo per rendere più sicura la prova del
d.a. ( già esistente prima della registrazione) in capo a un determinato
soggetto; infatti colui che ha registrato per esempio un programma presso la
SIAE si presume sia l'autore dello stesso salvo prova contraria (cioè in caso
di contestazione sarà l'altra parte a dover portare la prova a suo favore per
dimostrare la paternità dell'opera). Inoltre la registrazione fornisce una
data certa alla creazione.
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Diversamente chi non ha registrato la sua creazione dovrà dimostrare rispetto
ai terzi di essere stato il primo ad aver inventato il programma e ad averlo commercializzato (art 103 leg. 22 aprile 1941 n° 633).
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Ma come tutelare il diritto d'autore in internet?
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Attualmente si applica anche alla rete la legislazione sul diritto d'autore leg.
del 22 aprile 1941 n°633, secondo la quale chi ha realizzato l'opera ha il
diritto esclusivo di utilizzazione economica della stessa in ogni forma e modo
originale o derivato.
Tuttavia ci sono delle eccezioni al copyright che lo rendono più elastico, una
di queste è l'art. 70 della suddetta legge art, che prevede "il riassunto,
la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica
di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da
tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione
economica dell'opera". Quindi se nella realizzazione delle pagine web
all'interno di un'opera originale l'autore inserisce a scopo di discussione, di
critica, di informazione culturale, parti di opere, brevi estratti o citazioni (mai l'opera integrale) menzionando chiaramente il nome dell'autore e la fonte,
non incorre in problemi di copyright.
In questi casi infatti l'autore delle opere non verrà danneggiato nei suoi
diritti anzi potrebbe acquistare più notorietà.
Inoltre trattandosi di un sito no profit, sarà l'autore a dover dimostrare che
dall'utilizzo della sua opera gli sono derivati dei danni e che sono stati
superati i limiti di tolleranza previsti dall'art 70 a sua tutela.
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Quindi come dobbiamo comportarci se viene leso il nostro d.a.?
Quali sono i modi
per tutelarci?
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Una prima possibilità (che potremmo definire amichevole) è quella di scrivere
una lettera di diffida all'autore del sito che ha usato le nostre creazioni per
chiedere l'eliminazione delle parti ritenute lesive o comunque di nostra
proprietà, lettera da inviare con raccomandata A/R avvisandolo che nel caso in
cui non si abbia un riscontro alle nostre richieste si agirà per via
giudiziaria.
I modi di tutela giudiziaria a nostra disposizione sono quelli previsti dall'art 156 ss e 108 e ss della legge del 22 aprile 1941 n° 633 che consistono
nell'accertamento del diritto e nella interdizione della violazione, nel
risarcimento del danno e nella rimozione dello stato di fatto da cui risulta la
lesione, ed infine nel sequestro di ciò che costituisce oggetto della
violazione.
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Si consiglia, per avere una prova di data certa su quanto si sostiene, visto la
facilità e velocità con cui si può modificare o eliminare un sito web , di
copiare su un dischetto il sito oggetto delle nostre attenzioni chiuderlo in una
busta da sigillare con ceralacca e spedirlo al nostro indirizzo con raccomandata
A/R. Avremo in questo modo la prova dell'esistenza del sito e la data della
stessa.
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